Garanzie finanziarie degli ee.ll. in favore di terzi per investimenti a fini sportivi

Garanzie finanziarie degli ee.ll. in favore di terzi per investimenti a fini sportivi

La disciplina delle garanzie finanziarie prestate da parte degli enti locali in favore di terzi, destinatari di contributi agli investimenti a fini sportivi, di cui al comma 3 dell’art.207 del D.Lgs. 267/2000

OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – ATTO DI INDIRIZZO 12 luglio 2019

Premessa
I Comuni, in base alla previsione dell’art. 207 comma 3 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/00), così come le Province e le Città metropolitane, possono rilasciare garanzia fideiussoria in favore di terzi destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 350/03 per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale. La concessione di tale garanzia è subordinata alle condizioni elencate alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 3 dell’art. 207. La costituzione della garanzia incide sulla capacità di indebitamento dell’ente, atteso che gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento, concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’art. 204 del TUEL e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

(segue nell’allegato)