MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 8 marzo 2024

    Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet della Società generale d’informatica S.p.a. – SOGEI il questionario unico FC80U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali

                     IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
     
      Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
    recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
    attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
      Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
    modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
    costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
    province»,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella
    predetta legge n. 42 del 2009; 
      Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre  2010,
    n. 216, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art.  27
    della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto  non  si  applica  agli
    enti  locali  appartenenti  ai  territori  delle  regioni  a  statuto
    speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
      Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
    modifica l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
    78, e individua a regime  le  funzioni  fondamentali  dei  comuni  in
    conformita'  all'art.  117,  comma   secondo,   lettera   p),   della
    Costituzione; 
      Visto l'art. 4 del decreto legislativo 26 novembre  2010,  n.  216,
    che disciplina la metodologia per la  determinazione  dei  fabbisogni
    standard, prevedendo, al comma 3, che la stessa  dovra'  tener  conto
    delle  specificita'  legate  ai  recuperi  di   efficienza   ottenuti
    attraverso le unioni di comuni, ovvero le altre forme di esercizio di
    funzioni in forma associata; 
      Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
    26  novembre  2010,  n.  216,  che  disciplina  il  procedimento   di
    determinazione  dei  fabbisogni  standard,  affidando  alla  SOSE   -
    Soluzioni per il sistema economico  S.p.a.  (gia'  Societa'  per  gli
    studi di settore S.p.a.), il compito di  predisporre  le  metodologie
    occorrenti  alla  individuazione  dei  fabbisogni   standard   e   di
    determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle
    caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, secondo le
    modalita' ed i criteri ivi indicati; 
      Visto  l'art.  5,  comma  1,  lettera  b),  del  medesimo   decreto
    legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  che  dispone  che  la  SOSE  -
    Soluzioni per il sistema economico S.p.a.  provvede  al  monitoraggio
    della  fase  applicativa  e  all'aggiornamento   delle   elaborazioni
    relative alla determinazione dei fabbisogni standard; 
      Visto, altresi', l'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  medesimo
    decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il quale  prevede  che,
    ai fini di cui alle lettere a) e b), la suddetta SOSE - Soluzioni per
    il sistema economico S.p.a. possa  predisporre  appositi  questionari
    funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni  e
    dalle  province,  con  obbligo,  a  carico  dei  predetti  enti,   di
    restituire gli  anzidetti  questionari,  per  via  telematica,  entro
    sessanta  giorni  dal  loro  ricevimento   pena   il   blocco,   fino
    all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari  medesimi,  dei
    trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul  sito
    del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente; 
      Vista la lettera e) del medesimo  art.  5,  comma  1,  del  decreto
    legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come  modificata  dall'art.  1,
    comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che  prevede  che  le
    elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard  di
    cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione  tecnica  per  i
    fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; 
      Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010,
    n. 216, come  modificato  dall'art.  1,  comma  31,  della  legge  28
    dicembre 2015, n. 208, che dispone che con uno  o  piu'  decreti  del
    Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
    Consiglio dei  ministri  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie  locali,  sono  adottati,  anche  separatamente,  la   nota
    metodologica  relativa  alla  procedura  di  calcolo  dei  fabbisogni
    standard e il fabbisogno standard per ciascun comune, previa verifica
    da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  del
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini  del  rispetto
    dell'art. 1, comma 3; 
      Visto altresi', il medesimo  art.  6  del  decreto  legislativo  26
    novembre 2010, n. 216, secondo il quale sullo schema  di  decreto  e'
    sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel  caso  di
    adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni  dalla
    sua trasmissione alla Conferenza, il  decreto  puo'  essere  comunque
    adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio  dei
    ministri; esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  Nel  caso  di
    adozione della nota metodologica relativa alla procedura di  calcolo,
    decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema
    e' comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere
    da  parte  della  Commissione  parlamentare  per   l'attuazione   del
    federalismo  fiscale  e  da  parte  delle  commissioni   parlamentari
    competenti per le conseguenze di carattere finanziario; 
      Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
    quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
    c), del decreto legislativo 26  novembre  2010,  n.  216,  sono  resi
    disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per  il  sistema
    economico S.p.a., disponendo, altresi',  che  con  provvedimento  del
    Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui
    i questionari sono disponibili, dalla cui  pubblicazione  decorre  il
    termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c); 
      Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
    locali del 16 dicembre 2014, sostitutivo dell'Accordo  del  4  aprile
    2013, in merito  alla  procedura  amministrativa  per  l'applicazione
    dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26  novembre
    2010, n. 216; 
      Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
    locali nella seduta del 27 settembre 2016,  integrativo  dell'Accordo
    del 16 dicembre 2014, in merito  alla  procedura  amministrativa  per
    l'applicazione  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  c)   del   decreto
    legislativo 26 novembre 2010, n. 216; 
      Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
    locali del 23 novembre 2017, sostitutivo dell'Accordo sancita in sede
    di Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali  del  16  dicembre
    2014, cosi' come modificato dall'Accordo del 27  settembre  2016,  in
    merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art.  5,
    comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 18  aprile  2019,
    pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  8  giugno  2019,  n.  133,
    recante  l'aggiornamento  a  metodologie  invariate  dei   fabbisogni
    standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a
    statuto  ordinario  per  l'anno  2019  relativi  alle   funzioni   di
    istruzione  pubblica,  alle  funzioni  riguardanti  la  gestione  del
    territorio e  dell'ambiente  -  servizio  smaltimento  rifiuti,  alle
    funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido,  alle  funzioni
    generali di amministrazione e controllo,  alle  funzioni  di  polizia
    locale, alle funzioni di viabilita' e territorio, alle  funzioni  nel
    campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni  nel
    settore sociale al netto dei servizi di asili nido; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio  del  5  marzo  2020,
    pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile  2020,  n.  98,
    recante  l'aggiornamento  a  metodologie  invariate  dei   fabbisogni
    standard dei comuni per il 2020 ed il fabbisogno standard complessivo
    per ciascun comune delle regioni a  statuto  ordinario,  allegati  al
    decreto, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni
    riguardanti la gestione del territorio  e  dell'ambiente  -  servizio
    smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale -  servizi  di
    asili nido, alle funzioni  generali  di  amministrazione  gestione  e
    controllo,  alle  funzioni  di  polizia  locale,  alle  funzioni   di
    viabilita' e  territorio,  alle  funzioni  nel  campo  dei  trasporti
    (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore  sociale  al
    netto dei servizi di asili nido; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dell'  1  l  dicembre
    2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, n. 23,
    recante la revisione della metodologia dei  fabbisogni  standard  dei
    comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio  smaltimento
    rifiuti; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 27  luglio  2021,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre  2021,  n.  227,
    recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento
    e alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni
    per il 2021 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun  comune
    delle regioni a statuto ordinario, allegati al decreto, relativi alle
    funzioni  di  istruzione  pubblica,   gestione   del   territorio   e
    dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, settore sociale - asili
    nido, generali  di  amministrazione,  di  gestione  e  di  controllo,
    polizia  locale  e  trasporto  pubblico  locale  e   alla   revisione
    dell'impianto metodologico per la valorizzazione della  spesa  e  dei
    fabbisogni standard relativi alla funzione di viabilita' e territorio
    e al settore sociale al netto dei servizi asili nido; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 16  maggio  2022,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18  novembre  2022,  n.  270,
    recante l'adozione della nota metodologica  relativa  alla  revisione
    della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni  a
    statuto ordinario per il servizio asili  nido  ed  aggiornamento  dei
    dati relativi al fabbisogno standard complessivo per  ciascun  comune
    delle regioni a  statuto  ordinario  per  l'anno  2022,  allegati  al
    decreto, relativi all'aggiornamento dei coefficienti di  riparto  dei
    fabbisogni standard delle funzioni di istruzione  pubblica,  gestione
    del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore
    sociale  al  netto  del  servizio  di   asili   nido,   generali   di
    amministrazione,  di  gestione  e  di  controllo,   polizia   locale,
    viabilita' e territorio, trasporto pubblico  locale  e  la  revisione
    dell'impianto metodologico per la valorizzazione della  spesa  e  dei
    fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido; 
      Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale 11 agosto  2017,  n.
    15 (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 25 agosto 2017, n. 35,  S.O.
    n.  29)  che  dispone  l'applicazione,  in  ambito  regionale,  delle
    disposizioni di cui all'art. 5 del decreto  legislativo  26  novembre
    2010, n. 216; 
      Visto in particolare il novellato comma 2 dell'art. 8  della  legge
    regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede che per «Per le  finalita'
    di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 1, comma 513  della  legge
    11 dicembre 2017,  n.  232,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
    all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre, n. 216»; 
      Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.  RR
    33 del 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
    1° marzo 2021, di comunicazione della data in cui e' reso disponibile
    sul  sito  internet  Opencivitas  della  Soluzioni  per  il   sistema
    economico - SOSE S.p.a. il questionario unico FC6OU per i comuni,  le
    unioni di comuni e le  comunita'  montane  delle  regioni  a  statuto
    ordinario e per i comuni e unioni di comuni della  Regione  Siciliana
    ai fini del monitoraggio e della revisione  dei  fabbisogni  standard
    relativi alle funzioni fondamentali; 
      Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.  RR
    119 dell' 8 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  166
    del 18 luglio 2022, di  comunicazione  della  data  in  cui  e'  reso
    disponibile sul sito internet  Opencivitas  della  Soluzioni  per  il
    sistema economico - SOSE S.p.a. il questionario  unico  FC7OU  per  i
    comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane  delle  regioni  a
    statuto ordinario e per i comuni e unioni  di  comuni  della  Regione
    Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione  dei  fabbisogni
    standard relativi alle funzioni fondamentali; 
      Visto l'art. 18-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,  n.  112,
    inserito dalla stessa legge di conversione e rubricato  «Fusione  per
    incorporazione della societa' SOSE Spa nella  societa'  SOGEI  Spa  e
    disposizioni   concernenti   i    lavoratori    dell'Agenzia    delle
    entrate-Riscossione trasferiti alla societa' SOGEI Spa», in  base  al
    quale e' stata disposta la fusione per incorporazione della  societa'
    SOSE Spa nella societa' SOGEI Spa al fine di ottimizzare l'efficacia,
    l'efficienza e l'economicita' dei  servizi  resi  all'amministrazione
    economico-finanziaria; 
      Considerato che dal  1°  gennaio  2024  e'  operativa  la  predetta
    incorporazione di  SOSE  in  SOGEI  e  che,  a  tal  fine,  tutte  le
    comunicazioni SOSE si trovano sul sito Sogei www.sogei.it - e il sito
    OpenCivitas.it continuera' la sua operativita'; 
      Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera
    b), del decreto legislativo n. 216 del 2010,  il  monitoraggio  della
    fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni  relative  alla
    determinazione dei fabbisogni standard; 
      Considerato che la SOGEI - Societa' generale  d'Informatica  S.p.a.
    ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL  -  Istituto  per  la
    Finanza e l'economia locale, un questionario unico  da  somministrare
    ai comuni, alle unioni di comuni  ed  alle  comunita'  montane  delle
    regioni a statuto ordinario e ai comuni  e  unioni  di  comuni  della
    Regione Siciliana ai fini del  monitoraggio  e  della  revisione  dei
    fabbisogni  standard  relativi  alle   funzioni   fondamentali   come
    individuate dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,
    n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
    135; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
      1. E' reso disponibile sul sito  internet  della  SOGEI -  Societa'
    generale   d'informatica   S.p.a.,   con   accesso    dall'indirizzo:
    http://www.opencivitas.it - il nuovo questionario di cui all'art.  5,
    comma 1, lettera c), del decreto legislativo  26  novembre  2010,  n.
    216, denominato FC8OU - questionario unico per i comuni, le unioni di
    comuni e le comunita' montane delle regioni a statuto ordinario e per
    i comuni e unioni di comuni  della  Regione  Siciliana  ai  fini  del
    monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi  alle
    funzioni fondamentali. 
      2. Il questionario di cui al comma 1  e'  restituito  alla  SOGEI -
    Societa' generale d'informatica S.p.a., da parte  dei  comuni,  delle
    unioni di comuni e delle comunita' montane delle  regioni  a  statuto
    ordinario e da parte dei comuni e  unioni  di  comuni  della  Regione
    Siciliana, interamente compilato con i dati richiesti. 
      3. La restituzione del questionario dovra' avvenire entro  sessanta
    giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante  invio  a
    mezzo telematico, secondo le modalita' che saranno rese note nel sito
    informatico di cui al comma  1.  In  caso  di  mancato  rispetto  del
    termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione  di  cui
    all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26  novembre
    2010, n. 216, secondo la  procedura  stabilita  dall'Accordo  sancito
    dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del  16
    dicembre 2014, come integrata a seguito  dell'Accordo  sancito  dalla
    Conferenza Stato-citta'  e  autonomie  locali  nella  seduta  del  23
    novembre 2017. 
      Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana. 
     
        Roma, 8 marzo 2024