MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA – DECRETO 8 maggio 2026, n. 109

    Regolamento recante Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426

                          IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                        E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
     
      Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante  «Nuovi  interventi
    in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2,  comma  26,  ai
    sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente,  da  emanare
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
    legge,  sono  determinati  i  requisiti  richiesti  per  l'iscrizione
    all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11,  della  legge  6  dicembre
    1991, n. 394, come sostituito dal comma  25  del  presente  articolo,
    nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali»; 
      Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
    aree protette» e, in particolare, l'articolo 9, comma 11; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
    487,  recante  «Norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
    amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
    concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei  pubblici
    impieghi»; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
    n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
      Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
    generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
    amministrazioni pubbliche»; 
      Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
    «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
    nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
    degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
      Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
    la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
    nella pubblica amministrazione»; 
      Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
    «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
    gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
    da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
      Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
    «Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
    incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
    privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
    della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
    62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
    dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165»; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
    70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento
    e formazione dei dipendenti pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
    formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,
    n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
    135» e, in particolare, l'articolo 7; 
      Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
    aprile 2018, n. 80, recante «Regolamento recante l'individuazione, ai
    sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente  della
    Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle  scuole  di  specializzazione
    che rilasciano  i  diplomi  di  specializzazione  che  consentono  la
    partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
    della seconda fascia»; 
      Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
    scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,   n.   509,   recante
    «Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
    atenei»; 
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2026; 
      Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
    ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  n.  400  del  1988,
    effettuata con nota del 26 marzo 2026; 
     
                                   Adotta 
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1  
                Modalita' di iscrizione all'albo degli idonei 
        all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale 
     
      1. Il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  (di
    seguito «Ministero»), con cadenza almeno quadriennale, mediante bando
    pubblicato  sul  Portale  di  cui  all'articolo  35-ter  del  decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' sul proprio sito  internet
    istituzionale, indice  una  selezione  per  titoli  per  l'iscrizione
    all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita'  di  direttore  di
    parco nazionale (di seguito «Albo»), istituito ai sensi dell'articolo
    9, comma 11, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
      2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 11, terzo periodo,  della  legge
    n. 394 del  1991,  l'iscrizione  all'albo  dura  cinque  anni,  salvo
    rinnovo mediante espletamento della procedura di selezione di cui  al
    comma 1 del presente articolo. 
    
                                   Art. 2  
                  Requisiti per l'ammissione alla selezione 
     
      1. Per accedere alla selezione di cui  all'articolo  1  e  ai  fini
    dell'iscrizione all'Albo, i candidati devono essere  in  possesso  di
    almeno uno dei seguenti titoli di studio: 
        a) diploma di laurea  ai  sensi  dell'ordinamento  previgente  al
    decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
    tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
        b)  laurea  specialistica,  o   magistrale,   conseguita   presso
    un'universita'   statale   della   Repubblica   italiana   o   presso
    un'universita' non statale abilitata a rilasciare  titoli  accademici
    aventi valore legale. 
      Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e'
    richiesto  il  possesso  di  un   titolo   di   studio   riconosciuto
    equipollente a quelli di cui alle lettere a) o b), secondo la vigente
    normativa. A pena di esclusione, gli  estremi  del  provvedimento  di
    equipollenza  sono  dichiarati  dal  candidato   nella   domanda   di
    partecipazione alla selezione, fatta salva la  possibilita',  per  il
    candidato medesimo, di richiedere  l'ammissione  alla  selezione  con
    riserva dell'acquisizione del provvedimento di equipollenza ai  sensi
    dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
      2. Per accedere alla selezione di cui  all'articolo  1  e  ai  fini
    dell'iscrizione all'Albo, e'  richiesto,  altresi',  il  possesso  di
    almeno uno dei seguenti requisiti: 
        a) essere dirigente appartenente alle  amministrazioni  pubbliche
    di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
    2001 che abbia maturato, per almeno tre anni, specifica esperienza in
    materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita'; 
        b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione  di
    cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
    in posizione non dirigenziale, che abbia ricoperto, per almeno cinque
    anni, anche non consecutivi, incarichi  di  servizio  correlati  alla
    tutela dell'ambiente e della biodiversita'; 
        c) sia in possesso di conoscenze e  comprovata  professionalita',
    anche di tipo gestionale, nei settori della  tutela  dell'ambiente  e
    della biodiversita', desumibili  da  concrete  esperienze  di  lavoro
    maturate nei medesimi settori per almeno sei anni. Nel caso in cui le
    concrete  esperienze  di   lavoro   siano   state   maturate   presso
    amministrazioni statali, in posizione dirigenziale, il termine di sei
    anni di cui al primo periodo e' ridotto a tre anni. 
      3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1
    e  2  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da rendere  sul
    Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo  30  marzo
    2001, n. 165. Nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo
    il candidato attesta altresi' se sia o sia  stato  sottoposto  a  una
    delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre
    2011, n. 159, salvi  gli  effetti  della  riabilitazione,  indica  le
    condanne penali o di  applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
    parti, anche se riportate in primo grado di  giudizio,  ivi  comprese
    quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione.  Il
    candidato non e' tenuto a indicare nella dichiarazione sostitutiva di
    cui al primo periodo  le  condanne  per  reati  depenalizzati  ovvero
    dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne  revocate
    o quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. 
    
                                   Art. 3  
                         Commissione di valutazione 
                           e giudizio di idoneita' 
     
      1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
    energetica e' nominata la Commissione per la valutazione  dei  titoli
    di cui all'articolo 2,  composta  da  tre  membri,  di  cui  uno  con
    funzioni di Presidente, nel rispetto del principio della  parita'  di
    genere ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera  a),  del  decreto
    legislativo n. 165  del  2001.  La  partecipazione  dei  membri  alla
    Commissione non da' diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi
    spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Presidente e' scelto
    tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili.  I
    restanti due componenti sono scelti tra: 
        a) dirigenti di ruolo  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001  che
    risultino aver maturato un'esperienza professionale,  di  almeno  sei
    anni, in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita'; 
        b)       professori       universitari       in        discipline
    naturalistico-ambientali. 
      2. La valutazione dei titoli di cui all'articolo  2,  ai  fini  del
    giudizio di idoneita', e' effettuata secondo  le  modalita'  definite
    con  decreto  del  direttore  generale   competente   del   Ministero
    dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  da  adottare   entro
    sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    regolamento e aggiornato ogni quattro anni. Nel  decreto  di  cui  al
    primo periodo sono individuati i criteri di valutazione dei titoli di
    cui all'articolo 2 e sono  stabiliti  i  punteggi  minimi  e  massimi
    attribuibili  al  possesso  dei  titoli  medesimi.  Le  modalita'  di
    valutazione dei titoli di cui all'articolo 2 possono essere integrate
    con il bando di cui all'articolo 1. 
      3. Sono iscritti all'Albo coloro che  riportano  un  punteggio  non
    inferiore a quello minimo definito nel decreto ai sensi del comma 2. 
    
                                   Art. 4  
                  Cause di inconferibilita', cancellazione 
                           e sospensione dall'Albo 
     
      1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che: 
        a) si trovano in stato di interdizione  temporanea  dai  pubblici
    uffici e  si  trovano  in  stato  di  interdizione  temporanea  e  di
    sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche  e  delle
    imprese; 
        b)  risultano   destituiti   o   dispensati   ovvero   licenziati
    dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni; 
        c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
    dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato  conseguito  mediante
    la produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
    sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti; 
        d)  hanno  riportato  sentenze  penali  di  condanna  o  sentenze
    pronunciate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
    che dispongono  l'applicazione  di  pene  accessorie,  ancorche'  non
    passate in giudicato, per uno dei reati previsti  dall'articolo  407,
    comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero  per  uno
    dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I,  del  codice
    penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della  pubblica
    amministrazione, nonche' per i  reati  previsti  dal  libro  secondo,
    titolo VI-bis, del codice penale, ancorche' nelle ipotesi in cui,  in
    considerazione dell'entita' della pena inflitta,  alla  sentenza  non
    consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici
    uffici  o  la  sospensione  dagli  uffici  direttivi  delle   persone
    giuridiche e delle imprese. 
      2. Il Ministero, previo contradditorio,  dispone  motivatamente  la
    cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto nel caso in  cui  venga
    meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, si verifichi una  delle
    ipotesi di cui al comma 1  del  presente  articolo,  sopraggiunga  il
    collocamento in posizione di  quiescenza  del  soggetto  interessato,
    ovvero nel caso in  cui  il  medesimo  sia  sottoposto  o  sia  stato
    sottoposto a una delle  misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
    legislativo n. 159 del 2011, salvi gli effetti della riabilitazione. 
      3.  Al  fine  di  consentire  una  regolare  e  aggiornata   tenuta
    dell'Albo, ciascun  soggetto  iscritto  e'  tenuto  a  comunicare  al
    Ministero, almeno sei mesi prima, e comunque non  oltre  la  data  di
    cessazione  dal  servizio,  la  data  di   decorrenza   del   proprio
    collocamento in quiescenza. 
      4. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto
    all'Albo fatti, circostanze o notizie  di  rilevanza  penale  o  che,
    comunque,     possono     compromettere     gravemente     l'immagine
    dell'amministrazione  o  il  complessivo  giudizio  di  idoneita'  al
    corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco  nazionale,
    sentito l'interessato, puo' disporne cautelativamente la  sospensione
    dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto  mesi,  salvo
    proroga  di  ulteriori  dodici  mesi  motivata  dal  permanere  delle
    circostanze sopra indicate. 
    
                                   Art. 5  
                    Disciplina transitoria e abrogazioni 
     
      1. I direttori in carica e i soggetti gia' iscritti nell'Albo  alla
    data di entrata in vigore del presente regolamento non sono  iscritti
    di diritto nell'Albo rinnovato ai sensi del regolamento medesimo. 
      2. I direttori in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente  regolamento  permangono  nelle  loro  funzioni  fino   alla
    cessazione della relativa nomina. 
      3. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio e del mare  15  giugno  2016,  n.  143,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e' abrogato. 
    
                                   Art. 6  
                     Clausola di invarianza finanziaria 
     
      1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
    dello  stesso  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Roma, 8 maggio 2026