Regolamento recante Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi
in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 26, ai
sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione
all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo,
nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» e, in particolare, l'articolo 9, comma 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento
e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135» e, in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, recante «Regolamento recante l'individuazione, ai
sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione
che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2026;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota del 26 marzo 2026;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di iscrizione all'albo degli idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di
seguito «Ministero»), con cadenza almeno quadriennale, mediante bando
pubblicato sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' sul proprio sito internet
istituzionale, indice una selezione per titoli per l'iscrizione
all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di
parco nazionale (di seguito «Albo»), istituito ai sensi dell'articolo
9, comma 11, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 11, terzo periodo, della legge
n. 394 del 1991, l'iscrizione all'albo dura cinque anni, salvo
rinnovo mediante espletamento della procedura di selezione di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione alla selezione
1. Per accedere alla selezione di cui all'articolo 1 e ai fini
dell'iscrizione all'Albo, i candidati devono essere in possesso di
almeno uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso
un'universita' statale della Repubblica italiana o presso
un'universita' non statale abilitata a rilasciare titoli accademici
aventi valore legale.
Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli di cui alle lettere a) o b), secondo la vigente
normativa. A pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
equipollenza sono dichiarati dal candidato nella domanda di
partecipazione alla selezione, fatta salva la possibilita', per il
candidato medesimo, di richiedere l'ammissione alla selezione con
riserva dell'acquisizione del provvedimento di equipollenza ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Per accedere alla selezione di cui all'articolo 1 e ai fini
dell'iscrizione all'Albo, e' richiesto, altresi', il possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere dirigente appartenente alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 che abbia maturato, per almeno tre anni, specifica esperienza in
materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita';
b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
in posizione non dirigenziale, che abbia ricoperto, per almeno cinque
anni, anche non consecutivi, incarichi di servizio correlati alla
tutela dell'ambiente e della biodiversita';
c) sia in possesso di conoscenze e comprovata professionalita',
anche di tipo gestionale, nei settori della tutela dell'ambiente e
della biodiversita', desumibili da concrete esperienze di lavoro
maturate nei medesimi settori per almeno sei anni. Nel caso in cui le
concrete esperienze di lavoro siano state maturate presso
amministrazioni statali, in posizione dirigenziale, il termine di sei
anni di cui al primo periodo e' ridotto a tre anni.
3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1
e 2 mediante dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da rendere sul
Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo
il candidato attesta altresi' se sia o sia stato sottoposto a una
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione, indica le
condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle
parti, anche se riportate in primo grado di giudizio, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il
candidato non e' tenuto a indicare nella dichiarazione sostitutiva di
cui al primo periodo le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate
o quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione.
Art. 3
Commissione di valutazione
e giudizio di idoneita'
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e' nominata la Commissione per la valutazione dei titoli
di cui all'articolo 2, composta da tre membri, di cui uno con
funzioni di Presidente, nel rispetto del principio della parita' di
genere ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 165 del 2001. La partecipazione dei membri alla
Commissione non da' diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Presidente e' scelto
tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili. I
restanti due componenti sono scelti tra:
a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che
risultino aver maturato un'esperienza professionale, di almeno sei
anni, in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita';
b) professori universitari in discipline
naturalistico-ambientali.
2. La valutazione dei titoli di cui all'articolo 2, ai fini del
giudizio di idoneita', e' effettuata secondo le modalita' definite
con decreto del direttore generale competente del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e aggiornato ogni quattro anni. Nel decreto di cui al
primo periodo sono individuati i criteri di valutazione dei titoli di
cui all'articolo 2 e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi
attribuibili al possesso dei titoli medesimi. Le modalita' di
valutazione dei titoli di cui all'articolo 2 possono essere integrate
con il bando di cui all'articolo 1.
3. Sono iscritti all'Albo coloro che riportano un punteggio non
inferiore a quello minimo definito nel decreto ai sensi del comma 2.
Art. 4
Cause di inconferibilita', cancellazione
e sospensione dall'Albo
1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici
uffici e si trovano in stato di interdizione temporanea e di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati
dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni;
c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;
d) hanno riportato sentenze penali di condanna o sentenze
pronunciate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
che dispongono l'applicazione di pene accessorie, ancorche' non
passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per uno
dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice
penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica
amministrazione, nonche' per i reati previsti dal libro secondo,
titolo VI-bis, del codice penale, ancorche' nelle ipotesi in cui, in
considerazione dell'entita' della pena inflitta, alla sentenza non
consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese.
2. Il Ministero, previo contradditorio, dispone motivatamente la
cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto nel caso in cui venga
meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, si verifichi una delle
ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, sopraggiunga il
collocamento in posizione di quiescenza del soggetto interessato,
ovvero nel caso in cui il medesimo sia sottoposto o sia stato
sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011, salvi gli effetti della riabilitazione.
3. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta
dell'Albo, ciascun soggetto iscritto e' tenuto a comunicare al
Ministero, almeno sei mesi prima, e comunque non oltre la data di
cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio
collocamento in quiescenza.
4. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto
all'Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che,
comunque, possono compromettere gravemente l'immagine
dell'amministrazione o il complessivo giudizio di idoneita' al
corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco nazionale,
sentito l'interessato, puo' disporne cautelativamente la sospensione
dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo
proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle
circostanze sopra indicate.
Art. 5
Disciplina transitoria e abrogazioni
1. I direttori in carica e i soggetti gia' iscritti nell'Albo alla
data di entrata in vigore del presente regolamento non sono iscritti
di diritto nell'Albo rinnovato ai sensi del regolamento medesimo.
2. I direttori in carica alla data di entrata in vigore del
presente regolamento permangono nelle loro funzioni fino alla
cessazione della relativa nomina.
3. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e' abrogato.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 maggio 2026