INPS – CIRCOLARE 8 marzo 2023, n. 26

    Assegno di maternità concesso dai Comuni. Rivalutazione, per l’anno 2023, della misura dell’assegno e del requisito economico

    1. Premessa
    La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche per la famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2023 alla prestazione in oggetto è pari all‘8,1% (cfr. il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2023 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 2023).
    Il predetto comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia non ha rivalutato l’importo e il requisito economico dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, poiché l’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha abrogato l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni.
    L’importo dell’assegno mensile di maternità e il relativo requisito economico sono, pertanto, aggiornati come segue.

    2. Assegno di maternità
    L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.
    Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 19.185,13 euro.