Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti
Art. 15
Modalita' di accesso all'esercizio delle funzioni di ufficiali della
riscossione
1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, gli articoli 42 e
43 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Ferme restando le
abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli
ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante
dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle
effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i
dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio
delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale
l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di
nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui
all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.
Art. 43 (Funzioni degli ufficiali della riscossione). - 1.
L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il
territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente
della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale
della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.».
2. Al testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, l'articolo 232 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 232 (Ufficiali della riscossione (articolo 42 decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112)). - 1. Ferme restando le
abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli
ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante
dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle
effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i
dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.
2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio
delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale
l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di
nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui
all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.».
Art. 18
Modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e
penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in
materia di versamenti e di riscossione nonche' in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti
1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 7, le parole: «dall'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 98 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33»;
b) all'articolo 10, sotto-rubrica, le parole: «articolo 7 del
decreto-legge n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997»;
c) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Ulteriori disposizioni in materia di
ravvedimento). - 1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti
d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi
previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione
della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 14, comma
1, lettera a), qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli
interessi legali. La presente disposizione si applica se la
violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle
quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale
al versamento dell'imposta.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 3, le parole: «all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 96 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33»;
2) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico
della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al
decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
e) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «testo unico della
giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
f) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole: «testo unico della
giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
g) all'articolo 28, comma 9, le parole: «all'articolo 25, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38, comma 4,
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
h) all'articolo 37:
1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico
della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al
decreto legislativo n. 175 del 2024»;
2) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico
della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al
decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;
i) all'articolo 41, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123»;
l) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 68, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 69 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n.
123»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 67 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 68 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;
m) all'articolo 45, comma 1, le parole: «dell'articolo 63 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 64
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
n) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 13, comma 4, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 98, comma 4, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123» e le parole: «dell'articolo 32 o
dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 117
del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 35 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 48, commi da 2 a 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, o non
adempie all'obbligo di cui al comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o
non adempie all'obbligo di cui al comma 4»;
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, le parole: «all'articolo 48, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 130, comma 6, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
n. 123 del 2025»;
3.2) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 23,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del
1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 108, comma
3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto
legislativo n. 123 del 2025» e le parole: «di cui al richiamato
articolo 23 e all'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
n. 123 del 2025»;
o) all'articolo 50, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 25
e 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli
110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
p) all'articolo 51, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 156 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n.
123»;
q) all'articolo 52, comma 3, le parole: «dal quinto e dall'ultimo
comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo
150, commi 5 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
r) l'articolo 53 e' abrogato;
s) all'articolo 55, comma 2, le parole: «effettuato pagamento»
sono sostituite dalle seguenti: «effettuato il pagamento»;
t) all'articolo 56, comma 1:
1) all'alinea dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali
minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 174»;
2) alle lettere a), d), f), g), h), i), l), m) e n), dopo le
parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le
seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024»;
u) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «testo unico dei
tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»;
v) all'articolo 63, comma 2, le parole: «e dell'articolo 16,
terzo comma,» sono soppresse;
z) all'articolo 69, comma 1, lettera a):
1) al terzo periodo, le parole: «di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33»;
2) all'ottavo periodo, le parole: «l'articolo 12-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»
sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 123, comma 1, del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo n. 33 del 2025»;
aa) all'articolo 70, comma 3, la parola: «Quando» e' sostituita
dalla seguente: «Qualora»;
bb) all'articolo 82, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
cc) all'articolo 83, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
dd) all'articolo 84, commi 1 e 2, le parole: «dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
ee) all'articolo 98, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
«testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti:
«, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175».
2. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole: «del capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7,
commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico
in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) al comma 7, dopo le parole: «, testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di
cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
3) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione
Siciliana.»;
b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «comunque
esenti» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque esenti»;
c) all'articolo 5, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «per ogni euro» sono sostituite
dalle seguenti: «per ogni centesimo di euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «in Italia, e all'estero, sia
pagato e» sono sostituite dalle seguenti: «in Italia o all'estero,
sia pagato o»;
d) all'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le
seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 3, lettera d), le parole: «delle rate di premio
arretrate, correnti e anticipate» sono sostituite dalle seguenti:
«delle rate di premio arretrate, correnti o anticipate»;
2) al comma 4, le parole: «distinguendole per ogni agenzia,
ufficio e incaricato speciale» sono sostituite dalle seguenti:
«distinguendole per ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale»;
3) al comma 5, le parole: «non iscritte presso alcuna agenzia e
ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «non iscritte presso alcuna
agenzia o ufficio»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «di ciascun agente e incaricato» sono
sostituite dalle seguenti: «di ciascun agente o incaricato» e le
parole: «dell'incasso risultate» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'incasso risultante»;
2) al comma 4, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di
cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
g) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «da contraenti domiciliati e aventi
sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «da contraenti
domiciliati o aventi sede in Italia»;
2) al comma 3, le parole: «sono domiciliati e hanno sede» sono
sostituite dalle seguenti: «sono domiciliati o hanno sede»;
h) all'articolo 14, comma 1, le parole: «Gli assicuratori e i
loro agenti e incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
assicuratori e i loro agenti o incaricati»;
i) all'articolo 17, comma 1, le parole: «decreti o provvedimenti
sulla presentazione e in relazione a contratti di assicurazione» sono
sostituite dalle seguenti: «decreti o provvedimenti sulla
presentazione o in relazione a contratti di assicurazione»;
l) all'articolo 20:
1) al comma 1, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di
cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le
seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
m) all'articolo 40, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali» sono aggiunte le
seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
n) all'articolo 52, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
o) all'articolo 53, comma 1, quarto periodo, le parole:
«all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del testo unico in materia
di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24
marzo 2025, n. 33»;
p) all'articolo 56, comma 2, le parole: «si applicano le
disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio
pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti:
«si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi
delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia
di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24
marzo 2025, n. 33»;
q) all'articolo 58, comma 3, dopo le parole: «testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le
seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
r) all'articolo 61, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le
seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;
s) all'articolo 85, comma 4, le parole: «di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto
legislativo n. 123 del 2025»;
t) all'articolo 96, comma 1, le parole: «allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'allegato 2 al testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n.
123»;
u) all'articolo 98, comma 1, le parole: «dall'articolo 6 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico in materia di versamenti
e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.
33»;
v) all'articolo 99, comma 1, lettera f):
1) al numero 1), dopo le parole: «articoli da 1 a 17» sono
inserite le seguenti: «, 22»;
2) il numero 9) e' soppresso.
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
b) all'articolo 48, comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le corti di
giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le
controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli
agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le
controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo,
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui
circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.»;
c) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera f), le parole: «di cui all'articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 178 del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) alla lettera g), le parole: «di cui all'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 187, commi 1 e
2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
d) all'articolo 112, comma 3, le parole: «delle deleghe, delle
procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai
fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti,» sono
soppresse;
e) all'articolo 130, comma 1:
1) la lettera i) e' abrogata;
2) alla lettera l), dopo le parole: «e l'articolo 18» sono
inserite le seguenti: «, comma 2,».
4. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo
31» sono inserite le seguenti: «, comma 1, periodi dal primo al
sesto,»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 33 e 34 del presente testo
unico»;
c) all'articolo 11, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «comma
11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
d) all'articolo 13, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo
22» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 3,»;
e) all'articolo 20, comma 1, lettera h), le parole: «allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e
catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come
sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono sostituite dalle
seguenti: «allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
f) all'articolo 26:
1) al comma 1 la parola: «competente» e' soppressa;
2) al comma 2 la parola: «competente» e' soppressa;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle
aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli
di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel
presente articolo e nell'articolo 219, alla Tesoreria dello Stato con
imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse
concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse
degli enti destinatari secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.»;
g) all'articolo 32, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo
periodo si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di
gennaio 2024»;
h) all'articolo 45:
1) alla sotto-rubrica le parole: «e articolo 14, comma
2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18» sono soppresse;
2) il comma 9 e' abrogato;
i) all'articolo 46, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo
25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
l) all'articolo 49, comma 1, dopo le parole: «articolo 32, comma
1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
m) all'articolo 52, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «2-bis,»
sono inserite le seguenti: «lettera b-ter),»;
n) all'articolo 54:
1) la sotto-rubrica e' sostituita con la seguente: «(articoli
5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)»;
2) al comma 11, le parole: «da aziende e istituti di credito di
cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», sono sostituite
dalle seguenti: «da banche di cui all'articolo 5, comma 4, della
parte I della tariffa allegato 3 al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;
3) al comma 12, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 5, 7, 8 e 9»;
o) all'articolo 56, comma 3, le parole: «nei commi 1 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;
p) all'articolo 72, alla sotto-rubrica, le parole: «commi da 18 a
21» sono sostituite dalle seguenti: «comma 18» e le parole: «commi 3
e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
q) all'articolo 92:
1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 12-bis decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e» sono
soppresse;
2) al comma 1, dopo le parole: «alla riscossione» sono inserite
le seguenti: «dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,»;
r) all'articolo 108, la sotto-rubrica e' sostituita dalla
seguente: «(articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602; articolo 31, comma 1, settimo periodo,
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto
legislativo 29 luglio 2024, n. 110)»;
s) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente:
«Art. 123 (Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari
tipologie di entrate, pagamento e riscossione di somme di modesto
ammontare - (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n.
289; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296)). - 1.
Per le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 92 non si
procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale
importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo
16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla
disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto
ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti
pubblici economici, escluse le regioni.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi
corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme
onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche'
norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa,
ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche
per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi
come franchigia.
4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle
pubbliche amministrazioni a pagamento.
5. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' di
euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2,
l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.
6. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi
2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza
gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti
o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si
applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.»;
t) all'articolo 131, comma 5, dopo le parole: «ente impositore»
sono aggiunte le seguenti: «presso la sede territoriale nella cui
circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»;
u) all'articolo 136, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede
territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati
interessati.»;
v) all'articolo 142, alla sotto-rubrica, dopo le parole:
«articolo 66» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;
z) all'articolo 154, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei
beni» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle che riguardano gli
atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 146»;
aa) all'articolo 173, alla sotto-rubrica, dopo le parole:
«articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
bb) all'articolo 220, comma 3, le parole: «allo svolgimento dei
controlli della Tesoreria dello Stato e» sono soppresse;
cc) all'articolo 238, comma 1, lettera c), dopo le parole:
«articolo 43» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;
dd) all'articolo 241, comma 1:
1) alla lettera i), dopo le parole: «articoli 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,»;
2) alla lettera cc), dopo le parole: «articolo 25» sono
inserite le seguenti: «, comma 1,»;
3) alla lettera ll), dopo le parole: «commi 11-bis,» sono
inserite le seguenti: «primo periodo,»;
4) dopo la lettera ll) e' inserita la seguente: «ll-bis)
l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;»;
5) alla lettera nnn), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 4»;
6) la lettera ttt) e' abrogata;
7) alla lettera uuu), le parole: «comma 4» sono sostituite con
le seguenti: «commi 4 e 5».
5. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «comma 3, lettera
c),» sono inserite le seguenti: «della parte I»;
b) la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della
tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo
quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al
presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere
mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di
pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore
degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito
autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.».