DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192 – artt. 15 e 18

    Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti

                                   Art. 15  
    Modalita' di accesso all'esercizio delle funzioni di ufficiali  della
                                 riscossione 
     
      1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, gli articoli 42 e
    43 sono sostituiti dai seguenti: 
        «Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1.  Ferme  restando  le
    abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli
    ufficiali della riscossione sono nominati dal  legale  rappresentante
    dell'agente della riscossione, sulla base di  una  valutazione  delle
    effettive esigenze  del  sistema  di  riscossione  nazionale,  tra  i
    dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti  individuati
    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso
    decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina. 
        2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio
    delle loro funzioni dal prefetto del luogo  in  cui  ha  sede  legale
    l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto  di
    nomina  sempreche'  non  vi  siano  le  condizioni  ostative  di  cui
    all'articolo  11  del  regio  decreto  18  giugno   1931,   n.   773;
    l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto. 
        Art. 43  (Funzioni  degli  ufficiali  della  riscossione).  -  1.
    L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni  in  tutto  il
    territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con  l'agente
    della riscossione stesso e sotto  la  sua  sorveglianza;  l'ufficiale
    della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.». 
        2. Al testo unico in materia di versamenti e riscossione  di  cui
    al decreto legislativo 24  marzo  2025,  n.  33,  l'articolo  232  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 232  (Ufficiali  della  riscossione  (articolo  42  decreto
    legislativo 13  aprile  1999,  n.  112)).  -  1.  Ferme  restando  le
    abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli
    ufficiali della riscossione sono nominati dal  legale  rappresentante
    dell'agente della riscossione, sulla base di  una  valutazione  delle
    effettive esigenze  del  sistema  di  riscossione  nazionale,  tra  i
    dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti  individuati
    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso
    decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina. 
        2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio
    delle loro funzioni dal prefetto del luogo  in  cui  ha  sede  legale
    l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto  di
    nomina  sempreche'  non  vi  siano  le  condizioni  ostative  di  cui
    all'articolo  11  del  regio  decreto  18  giugno   1931,   n.   773;
    l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.». 
    

     

                                   Art. 18  
    Modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie  amministrative  e
      penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in
      materia di versamenti  e  di  riscossione  nonche'  in  materia  di
      imposta di registro e di altri tributi indiretti 
     
      1. Al  testo  unico  delle  sanzioni  tributarie  amministrative  e
    penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n.  173,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6, comma 7,  le  parole:  «dall'articolo  21  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602»
    sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 98 del testo unico  in
    materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
    24 marzo 2025, n. 33»; 
        b) all'articolo 10, sotto-rubrica, le  parole:  «articolo  7  del
    decreto-legge n.  269  del  2003»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997»; 
        c) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
          «Art.   14-bis   (Ulteriori   disposizioni   in   materia    di
    ravvedimento). - 1. Se le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
    redditi di capitale e sui redditi diversi di natura  finanziaria  non
    sono state operate ovvero non sono  stati  effettuati  dai  sostituti
    d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini  ivi
    previsti, si fa luogo in ogni  caso  esclusivamente  all'applicazione
    della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 14,  comma
    1,  lettera  a),  qualora  gli  stessi  sostituti   o   intermediari,
    anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
    esposti i versamenti  delle  predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
    eseguito  il  versamento  dell'importo   dovuto,   maggiorato   degli
    interessi  legali.  La  presente  disposizione  si  applica   se   la
    violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono  iniziati
    accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle
    quali il sostituto d'imposta o l'intermediario  hanno  avuto  formale
    conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione  sia  contestuale
    al versamento dell'imposta.»; 
        d) all'articolo 18: 
          1) al comma 3, le parole: «all'articolo 15-ter del decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602»   sono
    sostituite dalle  seguenti:  «all'articolo  96  del  testo  unico  in
    materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
    24 marzo 2025, n. 33»; 
          2) al comma 7, secondo periodo, dopo le  parole:  «testo  unico
    della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di  cui  al
    decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»; 
        e) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «testo  unico  della
    giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto
    legislativo 14 novembre 2024, n. 175»; 
        f) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole: «testo  unico  della
    giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto
    legislativo 14 novembre 2024, n. 175»; 
        g) all'articolo 28, comma 9, le parole: «all'articolo 25,  quarto
    comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  38,  comma  4,
    del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui  al
    decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 
        h) all'articolo 37: 
          1) al comma 3, secondo periodo, dopo le  parole:  «testo  unico
    della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di  cui  al
    decreto legislativo n. 175 del 2024»; 
          2) al comma 8, secondo periodo, dopo le  parole:  «testo  unico
    della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di  cui  al
    decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»; 
        i) all'articolo 41, comma 1, le  parole:  «dall'articolo  19  del
    testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.
    131» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'articolo  23  del  testo
    unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  imposta  di
    registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto  legislativo
    1° agosto 2025, n. 123»; 
        l) all'articolo 44: 
          1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 68, comma 1, del testo
    unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»  sono
    sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 69 del  testo  unico  delle
    disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
    tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto  2025,  n.
    123»; 
          2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 67 del testo unico  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986»  sono
    sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 68 del  testo  unico  delle
    disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
    tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»; 
        m) all'articolo 45, comma 1, le  parole:  «dell'articolo  63  del
    citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
    n. 131 del 1986» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  64
    del testo unico delle disposizioni legislative in materia di  imposta
    di  registro  e  di  altri  tributi  indiretti,  di  cui  al  decreto
    legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; 
        n) all'articolo 49: 
          1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 13, comma 4, del testo
    unico delle disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e
    donazioni, di cui al decreto legislativo 31  ottobre  1990,  n.  346»
    sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 98, comma 4, del testo
    unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  imposta  di
    registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto  legislativo
    1°  agosto  2025,  n.  123»  e  le  parole:   «dell'articolo   32   o
    dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
    n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'articolo  117
    del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 35  del  testo
    unico delle disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e
    donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»; 
          2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 48, commi da  2  a  4,
    del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, o  non
    adempie  all'obbligo  di  cui  al  comma  5»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «dall'articolo 130, commi 1 e  3,  del  testo  unico  delle
    disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
    tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del  2025,  o
    non adempie all'obbligo di cui al comma 4»; 
          3) al comma 3: 
            3.1) all'alinea, le parole: «all'articolo 48,  comma  6,  del
    testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  346  del  1990»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo  130,  comma  6,  del  testo
    unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  imposta  di
    registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto  legislativo
    n. 123 del 2025»; 
            3.2) alla lettera c), le parole:  «di  cui  all'articolo  23,
    comma 3, del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  346  del
    1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 108, comma
    3, del testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
    imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui  al  decreto
    legislativo n. 123 del 2025» e  le  parole:  «di  cui  al  richiamato
    articolo 23 e all'articolo 30, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
    decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle  seguenti:
    «di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma  1,  del
    testo unico delle disposizioni legislative in materia di  imposta  di
    registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto  legislativo
    n. 123 del 2025»; 
        o) all'articolo 50, comma 1, le parole: «di cui agli articoli  25
    e 26 del testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  sulle
    successioni e donazioni di cui  al  decreto  legislativo  31  ottobre
    1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  agli  articoli
    110, commi da 1 a  6,  e  111  del  testo  unico  delle  disposizioni
    legislative in materia di imposta di  registro  e  di  altri  tributi
    indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; 
        p) all'articolo 51, comma 1, le  parole:  «dall'articolo  19  del
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono
    sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 156 del testo  unico  delle
    disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
    tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto  2025,  n.
    123»; 
        q) all'articolo 52, comma 3, le parole: «dal quinto e dall'ultimo
    comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'articolo
    150, commi 5 e 10 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
    materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti,  di  cui
    al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; 
        r) l'articolo 53 e' abrogato; 
        s) all'articolo 55, comma 2, le  parole:  «effettuato  pagamento»
    sono sostituite dalle seguenti: «effettuato il pagamento»; 
        t) all'articolo 56, comma 1: 
          1) all'alinea dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali
    minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5
    novembre 2024, n. 174»; 
          2) alle lettere a), d), f), g), h), i), l), m) e  n),  dopo  le
    parole: «testo unico dei tributi erariali minori»  sono  inserite  le
    seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024»; 
        u) all'articolo 62, comma 1, dopo le  parole:  «testo  unico  dei
    tributi erariali minori» sono inserite le  seguenti:  «,  di  cui  al
    decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»; 
        v) all'articolo 63, comma 2,  le  parole:  «e  dell'articolo  16,
    terzo comma,» sono soppresse; 
        z) all'articolo 69, comma 1, lettera a): 
          1) al  terzo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602»   sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui  al  testo  unico  in  materia  di
    versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo  24  marzo
    2025, n. 33»; 
          2)  all'ottavo  periodo,  le  parole:  «l'articolo  12-bis  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602»
    sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 123, comma 1,  del  testo
    unico in materia di versamenti e di riscossione, di  cui  al  decreto
    legislativo n. 33 del 2025»; 
        aa) all'articolo 70, comma 3, la parola: «Quando»  e'  sostituita
    dalla seguente: «Qualora»; 
        bb) all'articolo 82, comma 1, le  parole:  «dell'articolo  15-ter
    del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
    602» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  96  del  testo
    unico in materia di versamenti e di riscossione, di  cui  al  decreto
    legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 
        cc) all'articolo 83, comma 1, le  parole:  «dell'articolo  15-ter
    del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
    602» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  96  del  testo
    unico in materia di versamenti e di riscossione, di  cui  al  decreto
    legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 
        dd) all'articolo 84, commi 1 e 2, le  parole:  «dell'articolo  17
    del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite  dalle
    seguenti: «dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e
    di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 
        ee) all'articolo 98, comma 2, secondo periodo,  dopo  le  parole:
    «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte  le  seguenti:
    «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175». 
      2. Al testo unico dei tributi erariali minori, di  cui  al  decreto
    legislativo 5 novembre 2024,  n.  174,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 2: 
          1) al comma 6, secondo periodo, le parole: «del  capo  III  del
    decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e  da  5  a  9,  7,
    commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico
    in materia  di  versamenti  e  di  riscossione,  di  cui  al  decreto
    legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 
          2) al comma 7, dopo le parole: «, testo  unico  delle  sanzioni
    tributarie amministrative e penali» sono inserite  le  seguenti:  «di
    cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 
          3) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
    disposizioni di cui al primo periodo non si  applicano  alla  Regione
    Siciliana.»; 
        b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le  parole:  «comunque
    esenti» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque esenti»; 
        c) all'articolo 5, comma 1: 
          1) al primo periodo, le parole: «per ogni euro» sono sostituite
    dalle seguenti: «per ogni centesimo di euro»; 
          2) al secondo periodo, le parole: «in Italia, e all'estero, sia
    pagato e» sono sostituite dalle seguenti: «in  Italia  o  all'estero,
    sia pagato o»; 
        d) all'articolo 6, comma 6, dopo le parole:  «testo  unico  delle
    sanzioni  tributarie  amministrative  e  penali»  sono  inserite   le
    seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 
        e) all'articolo 7: 
          1) al comma 3, lettera d), le parole:  «delle  rate  di  premio
    arretrate, correnti e anticipate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «delle rate di premio arretrate, correnti o anticipate»; 
          2) al comma 4, le parole:  «distinguendole  per  ogni  agenzia,
    ufficio  e  incaricato  speciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «distinguendole per ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale»; 
          3) al comma 5, le parole: «non iscritte presso alcuna agenzia e
    ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «non iscritte presso  alcuna
    agenzia o ufficio»; 
        f) all'articolo 8: 
          1) al comma 1, le parole: «di ciascun agente e incaricato» sono
    sostituite dalle seguenti: «di ciascun  agente  o  incaricato»  e  le
    parole: «dell'incasso  risultate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «dell'incasso risultante»; 
          2) al comma 4, dopo le  parole:  «testo  unico  delle  sanzioni
    tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «,  di
    cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 
        g) all'articolo 13: 
          1) al comma 1, le parole: «da contraenti domiciliati  e  aventi
    sede in  Italia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  contraenti
    domiciliati o aventi sede in Italia»; 
          2) al comma 3, le parole: «sono domiciliati e hanno sede»  sono
    sostituite dalle seguenti: «sono domiciliati o hanno sede»; 
        h) all'articolo 14, comma 1, le parole:  «Gli  assicuratori  e  i
    loro agenti  e  incaricati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Gli
    assicuratori e i loro agenti o incaricati»; 
        i) all'articolo 17, comma 1, le parole: «decreti o  provvedimenti
    sulla presentazione e in relazione a contratti di assicurazione» sono
    sostituite   dalle   seguenti:   «decreti   o   provvedimenti   sulla
    presentazione o in relazione a contratti di assicurazione»; 
        l) all'articolo 20: 
          1) al comma 1, dopo le  parole:  «testo  unico  delle  sanzioni
    tributarie amministrative e penali» sono inserite  le  seguenti:  «di
    cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 
          2) al comma 2, primo periodo,  dopo  le  parole:  «testo  unico
    delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono  inserite  le
    seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 
        m) all'articolo 40, comma 2, dopo le parole: «testo  unico  delle
    sanzioni  tributarie  amministrative  e  penali»  sono  aggiunte   le
    seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 
        n) all'articolo 52, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
        o)  all'articolo  53,  comma  1,  quarto  periodo,   le   parole:
    «all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del testo unico in materia
    di versamenti e di riscossione, di  cui  al  decreto  legislativo  24
    marzo 2025, n. 33»; 
        p)  all'articolo  56,  comma  2,  le  parole:  «si  applicano  le
    disposizioni del testo unico delle  disposizioni  di  legge  relative
    alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
    dello Stato e degli altri enti  pubblici,  dei  proventi  di  Demanio
    pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui  al
    regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti:
    «si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo  ai  sensi
    delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia
    di versamenti e di riscossione, di  cui  al  decreto  legislativo  24
    marzo 2025, n. 33»; 
        q) all'articolo 58, comma 3, dopo le parole: «testo  unico  delle
    sanzioni  tributarie  amministrative  e  penali»  sono  inserite   le
    seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 
        r) all'articolo 61, comma 2, dopo le parole: «testo  unico  delle
    sanzioni  tributarie  amministrative  e  penali»  sono  inserite   le
    seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 
        s) all'articolo 85, comma 4, le parole: «di cui  all'articolo  3,
    comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
    ottobre 1972,  n.  642,  definite  con  provvedimento  del  direttore
    dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  4,  quarto  comma,
    del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642  del  1972»
    sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  141,  comma  1,
    lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia
    di imposta di registro e  di  altri  tributi  indiretti,  di  cui  al
    decreto  legislativo  1°  agosto   2025,   n.   123,   definite   con
    provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi
    dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto
    legislativo n. 123 del 2025»; 
        t) all'articolo 96, comma 1, le parole: «allegata al testo  unico
    delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,  di
    cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347»  sono  sostituite
    dalle  seguenti:  «di  cui  all'allegato  2  al  testo  unico   delle
    disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri
    tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto  2025,  n.
    123»; 
        u) all'articolo 98, comma 1,  le  parole:  «dall'articolo  6  del
    decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  237»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico in materia di  versamenti
    e di riscossione, di cui al decreto legislativo  24  marzo  2025,  n.
    33»; 
        v) all'articolo 99, comma 1, lettera f): 
          1) al numero 1), dopo le parole: «articoli  da  1  a  17»  sono
    inserite le seguenti: «, 22»; 
          2) il numero 9) e' soppresso. 
      3. Al testo unico della giustizia tributaria,  di  cui  al  decreto
    legislativo 14 novembre 2024, n.  175,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, le parole: «di  cui
    all'articolo 50  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 602»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
    all'articolo 146 del testo  unico  in  materia  di  versamenti  e  di
    riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 
        b) all'articolo 48, comma 1: 
          1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le  corti  di
    giustizia  tributaria  di  primo  grado  sono   competenti   per   le
    controversie proposte nei confronti degli  enti  impositori  e  degli
    agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione»; 
          2) dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Per  le
    controversie proposte nei confronti dei soggetti  iscritti  all'albo,
    di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
    446, e' competente la corte di giustizia di  primo  grado  nella  cui
    circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.»; 
        c) all'articolo 65, comma 1: 
          1) alla lettera f), le parole:  «di  cui  all'articolo  77  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602»
    sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  178  del  testo
    unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui  al  decreto
    legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 
          2) alla lettera g), le parole:  «di  cui  all'articolo  86  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602»
    sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 187, commi  1  e
    2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui
    al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 
        d) all'articolo 112, comma 3, le parole:  «delle  deleghe,  delle
    procure e degli altri atti di conferimento  di  potere  rilevanti  ai
    fini  della  legittimita'  della  sottoscrizione  degli  atti,»  sono
    soppresse; 
        e) all'articolo 130, comma 1: 
          1) la lettera i) e' abrogata; 
          2) alla lettera l), dopo le  parole:  «e  l'articolo  18»  sono
    inserite le seguenti: «, comma 2,». 
      4. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui
    al decreto legislativo 24  marzo  2025,  n.  33,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6, alla sotto-rubrica, dopo le parole:  «articolo
    31» sono inserite le seguenti: «,  comma  1,  periodi  dal  primo  al
    sesto,»; 
        b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «articoli 34  e  35»  sono
    sostituite dalle seguenti: «articoli  33  e  34  del  presente  testo
    unico»; 
        c) all'articolo 11, alla sotto-rubrica, dopo  le  parole:  «comma
    11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»; 
        d) all'articolo 13, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo
    22» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 3,»; 
        e) all'articolo 20, comma 1, lettera h), le parole: «allegata  al
    testo unico delle disposizioni concernenti le  imposte  ipotecarie  e
    catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come
    sostituita  dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  b)   del   decreto
    legislativo  18  settembre  2024,  n.  139»  sono  sostituite   dalle
    seguenti: «allegato 2 al testo unico delle  disposizioni  legislative
    in materia di imposta di registro e di altri  tributi  indiretti,  di
    cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; 
        f) all'articolo 26: 
          1) al comma 1 la parola: «competente» e' soppressa; 
          2) al comma 2 la parola: «competente» e' soppressa; 
          3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
            «3. Le somme accreditate all'agente della  riscossione  dalle
    aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli
    di  entrata  sono  comunque  riversate,  nei  termini  stabiliti  nel
    presente articolo e nell'articolo 219, alla Tesoreria dello Stato con
    imputazione al capitolo relativo alle  entrate  eventuali  e  diverse
    concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e  alle  casse
    degli enti destinatari secondo modalita' stabilite  con  decreto  del
    Ministero dell'economia e delle finanze.»; 
        g) all'articolo 32, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il
    seguente periodo: «. Le disposizioni di cui al  secondo  e  al  terzo
    periodo si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese  di
    gennaio 2024»; 
        h) all'articolo 45: 
          1)  alla  sotto-rubrica  le  parole:  «e  articolo  14,   comma
    2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023,  n.  215,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18» sono soppresse; 
          2) il comma 9 e' abrogato; 
        i) all'articolo 46, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo
    25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
        l) all'articolo 49, comma 1, dopo le parole: «articolo 32,  comma
    1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»; 
        m) all'articolo 52, alla sotto-rubrica, dopo le parole:  «2-bis,»
    sono inserite le seguenti: «lettera b-ter),»; 
        n) all'articolo 54: 
          1) la sotto-rubrica e' sostituita con la  seguente:  «(articoli
    5, 6, comma 1, 7,  comma  1,  8,  9,  11,  commi  1  e  2,  e  11-bis
    decreto-legge  30   settembre   1983,   n.   512,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)»; 
          2) al comma 11, le parole: «da aziende e istituti di credito di
    cui all'articolo 10-bis della  tariffa  allegato  A  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», sono sostituite
    dalle seguenti: «da banche di cui  all'articolo  5,  comma  4,  della
    parte I della tariffa allegato 3 al testo  unico  delle  disposizioni
    legislative in materia di imposta di  registro  e  di  altri  tributi
    indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; 
          3) al comma 12, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite  dalle
    seguenti: «commi 5, 7, 8 e 9»; 
        o) all'articolo 56, comma 3, le parole: «nei commi 1  e  4»  sono
    sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»; 
        p) all'articolo 72, alla sotto-rubrica, le parole: «commi da 18 a
    21» sono sostituite dalle seguenti: «comma 18» e le parole: «commi  3
    e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; 
        q) all'articolo 92: 
          1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 12-bis  decreto  del
    Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  e»  sono
    soppresse; 
          2) al comma 1, dopo le parole: «alla riscossione» sono inserite
    le seguenti: «dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,»; 
        r)  all'articolo  108,  la  sotto-rubrica  e'  sostituita   dalla
    seguente: «(articolo 28-ter decreto del Presidente  della  Repubblica
    29 settembre 1973, n. 602; articolo 31,  comma  1,  settimo  periodo,
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto
    legislativo 29 luglio 2024, n. 110)»; 
        s) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 123 (Importo minimo iscrivibile a ruolo  per  particolari
    tipologie di entrate, pagamento e riscossione  di  somme  di  modesto
    ammontare - (articolo 12-bis decreto del Presidente della  Repubblica
    29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27  dicembre  2002,  n.
    289; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n.  296)).  -  1.
    Per le entrate diverse da  quelle  di  cui  all'articolo  92  non  si
    procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro  10,33;  tale
    importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo
    16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 
          2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, sono adottate ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
    legge  23  agosto  1988,  n.  400,  le  disposizioni  relative   alla
    disciplina del pagamento e della riscossione di  crediti  di  modesto
    ammontare e di qualsiasi  natura,  anche  tributaria,  applicabile  a
    tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma  2,
    del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  compresi  gli  enti
    pubblici economici, escluse le regioni. 
          3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti  gli  importi
    corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le  somme
    onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque  denominate  nonche'
    norme  riguardanti  l'esclusione  di  qualsiasi  azione  cautelativa,
    ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche
    per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi
    come franchigia. 
          4.  Sono  esclusi  i  corrispettivi  per  servizi  resi   dalle
    pubbliche amministrazioni a pagamento. 
          5. Gli importi sono, in ogni caso,  arrotondati  all'unita'  di
    euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui  al  comma  2,
    l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro. 
          6. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti  dai  commi
    2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di  propria  competenza
    gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti
    o non sono effettuati i  rimborsi.  In  caso  di  inottemperanza,  si
    applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.»; 
        t) all'articolo 131, comma 5, dopo le parole:  «ente  impositore»
    sono aggiunte le seguenti: «presso la  sede  territoriale  nella  cui
    circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»; 
        u) all'articolo 136, comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
    periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede
    territoriale nella cui circoscrizione risiedono  i  soggetti  privati
    interessati.»; 
        v)  all'articolo  142,  alla  sotto-rubrica,  dopo   le   parole:
    «articolo 66» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»; 
        z) all'articolo 154, comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  «dei
    beni» sono aggiunte le seguenti: «e per  quelle  che  riguardano  gli
    atti dell'esecuzione  forzata  tributaria  successivi  alla  notifica
    della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 146»; 
        aa)  all'articolo  173,  alla  sotto-rubrica,  dopo  le   parole:
    «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
        bb) all'articolo 220, comma 3, le parole: «allo  svolgimento  dei
    controlli della Tesoreria dello Stato e» sono soppresse; 
        cc) all'articolo 238,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le  parole:
    «articolo 43» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»; 
        dd) all'articolo 241, comma 1: 
          1) alla lettera i), dopo le parole: «articoli 5, 6,  7,  8,  9,
    10, 11» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,»; 
          2) alla  lettera  cc),  dopo  le  parole:  «articolo  25»  sono
    inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
          3) alla lettera ll),  dopo  le  parole:  «commi  11-bis,»  sono
    inserite le seguenti: «primo periodo,»; 
          4) dopo la  lettera  ll)  e'  inserita  la  seguente:  «ll-bis)
    l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;»; 
          5) alla lettera nnn), le parole: «commi 3 e 4» sono  sostituite
    dalle seguenti: «comma 4»; 
          6) la lettera ttt) e' abrogata; 
          7) alla lettera uuu), le parole: «comma 4» sono sostituite  con
    le seguenti: «commi 4 e 5». 
      5. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
    imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui  al  decreto
    legislativo 1° agosto  2025,  n.  123,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole:  «comma  3,  lettera
    c),» sono inserite le seguenti: «della parte I»; 
        b) la nota numero  3,  dell'articolo  6,  della  parte  I,  della
    tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla  seguente:  «3.  Fermo
    quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della  tabella  di  cui  al
    presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da  corrispondere
    mediante contrassegno telematico, sono  soggette  le  delegazioni  di
    pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore
    degli istituti di  previdenza,  nonche'  degli  istituti  di  credito
    autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.».