Trattamento fiscale familiari a carico e redditi di lavoro dipendente
Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti
Art. 1
Trattamento fiscale dei familiari a carico
1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle
persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non
spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o
affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre
persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono
con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano anche
richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa
riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i
soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito
complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 2
Trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente
1. All'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e le forme
sostitutive» sono inserite le seguenti: «o esclusive».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la
determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a partire
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.