DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192 – artt. 1 e 2

    Trattamento fiscale familiari a carico e redditi di lavoro dipendente

    Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti

                                   Art. 1  
                 Trattamento fiscale dei familiari a carico 
     
      1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
    917, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: 
        «4-ter. Quando le disposizioni  fiscali  fanno  riferimento  alle
    persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non
    spetti una  detrazione  per  carichi  di  famiglia,  il  coniuge  non
    legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati
    fuori del matrimonio riconosciuti,  i  figli  adottivi,  affiliati  o
    affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre
    persone elencate nell'articolo 433 del codice  civile  che  convivono
    con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non  risultanti
    da provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria.  Qualora  siano  anche
    richiamate le condizioni previste  dal  comma  2,  ovvero  se  si  fa
    riferimento ai familiari  fiscalmente  a  carico,  si  considerano  i
    soggetti  di  cui  al  primo  periodo  che  possiedono   un   reddito
    complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.». 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire  dal
    periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
    
                                   Art. 2  
            Trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente 
     
      1. All'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico  delle
    imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo  le  parole:  «e  le  forme
    sostitutive» sono inserite le seguenti: «o esclusive». 
      2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica   per   la
    determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti  a  partire
    dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto.