IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l'art.
1, comma 495, primo periodo, cosi' come modificato, dal decreto-legge
30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2024, n. 18, secondo cui, al fine di semplificare le
assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori
gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di
pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo
determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a
tempo parziale, ed in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in qualita' di
lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di
fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla
vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497,
primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater), del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate
provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica
utilita', le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle
risorse a tal fine stanziate da leggi regionali, nel rispetto
dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,
secondo cui: «Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle Regioni Basilicata,
Calabria, Campania e Puglia, e di risolvere il caso EU Pilot
(2021)9915/Empl, le procedure di stabilizzazione avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse entro
il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita' di cui all'art.
1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche
utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025»;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 maggio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 ottobre 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 ottobre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 febbraio 2024 e, da ultimo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, con i quali, in attuazione del
citato comma 497, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si e'
provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare il
percorso assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2000;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
l'art. 37-ter), secondo cui, per le finalita' di cui all'art. 1,
comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni
pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali
sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse
all'avvio della procedura di stabilizzazione, di cui all'art. 1,
comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, e' espressa
dall'organo commissariale;
Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n.
296 del 2006, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore
contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle
politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano
negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione
europea, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per
occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le
risorse del Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019, il
quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214, e, in particolare, l'art. 24, comma 4, del medesimo decreto,
modificato dall'art. 1, comma 162, lettere a) e b), della legge 30
dicembre 2024, n. 207;
Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del
2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000, attualmente in utilizzo a valere sulle
risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli
obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea
(Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art.
1, commi 446 e seguenti, come da ultimo modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui, negli anni 2019-2022, le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2000 possono procedere, anche mediante contratti di lavoro
a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali,
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle
condizioni prescritte dal medesimo articolo;
Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in cui si chiarisce che, nelle more
dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448
della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni
dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali
gia' assegnate alle regioni interessate mediante le convenzioni
sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione alla data del 31 dicembre 2025,
disposta con il citato decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,
unitamente alla disponibilita' gia' presente di risorse finanziarie
sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili appartenenti al bacino storico, e' volta a sostenere
l'attivazione del definitivo processo di stabilizzazione successivo a
quelli gia' attivati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 maggio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 ottobre 2022, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 ottobre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2024 e, da ultimo, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, per il riparto
delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali
lavoratori e che occorre tener conto del disposto di cui al citato
art. 37-ter), del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;
Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot.
n. DFP-0068625 del 24 settembre 2025, avente ad oggetto «Art. 4,
comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69: proroga al 31
dicembre 2025 del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81»;
Viste le istanze presentate secondo le modalita' indicate nella
citata nota a firma congiunta prot. n. DFP-0068625 del 24 settembre
2025 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare
l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;
Considerato che quattro amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in
relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi n. 33
lavoratori;
Ritenuto di dover attribuire, in attuazione del richiamato art. 1,
comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006
alla Campania e alla Puglia, ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione
e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un
incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22
per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali
ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo
indeterminato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per
la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 29
dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le
assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a
tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, presso le
amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto,
sono attribuite, per l'annualita' 2025, alle Regioni Campania e
Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22
per ogni lavoratore assunto, anche dalle amministrazioni
utilizzatrici aventi sede nelle regioni che rientrano negli obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea, cumulabile
con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla
data di assunzione a tempo indeterminato, come indicato nel seguente
prospetto, un importo annuo complessivo dell'onere pari a euro
306.775,26:
A B C(A x B)
=====================================================================
| | N. LSU FSOF | IMPORTO | IMPORTO |
| | ISTANZE | INCENTIVO | INCENTIVO |
| |AMMISSIBILI DA | STATALE ANNUO | STATALE ANNUO |
| | STABILIZZARE | PRO-CAPITE | TOTALE |
+=================+===============+=================+===============+
|CAMPANIA | 32 | 9.296,22 | 297.479,04|
+-----------------+---------------+-----------------+---------------+
|PUGLIA | 1 | 9.296,22 | 9.296,22|
+-----------------+---------------+-----------------+---------------+
|TOTALE | 33 | | 306.775,26|
+-----------------+---------------+-----------------+---------------+
2. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne
disciplina le modalita' di trasferimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 dicembre 2025
Allegato 1
CAMPANIA
=====================================================================
| | | | | N. totale | Di cui n. |
| N. | | | Codice |lavoratori | LSU FSOF |
|enti| Prov | Ente |fiscale ente | istanza |ammissibili |
+====+=========+=============+=============+===========+============+
| | | Consorzio | | | |
| | | Cimitero | | | |
| | | Cardito | | | |
| 1 | Napoli | Crispano | 01318410634 | 1 | 1 |
+----+---------+-------------+-------------+-----------+------------+
| | | Azienda | | | |
| | | ospedaliera | | | |
| 2 |Benevento| San Pio | 01009760628 | 3 | 3 |
+----+---------+-------------+-------------+-----------+------------+
| | | Ministero | | | |
| | | della | | | |
| | | giustizia - | | | |
| | | Uffici | | | |
| | | giudiziari | | | |
| | |della Regione| | | |
| 3 | | Campania | 80184430587 | 37 | 28 |
+----+---------+-------------+-------------+-----------+------------+
| | | | Totale | 41 | 32 |
+----+---------+-------------+-------------+-----------+------------+
PUGLIA
=====================================================================
| | | | | N. totale |Di cui n. LSU|
| N. | | |Codice fiscale| lavoratori | FSOF |
|enti| Prov | Ente | ente | istanza | ammissibili |
+====+==========+=========+==============+============+=============+
| | | Cellino | | | |
| 1 | Brindisi |San Marco| 91001750743 | 1 | 1 |
+----+----------+---------+--------------+------------+-------------+
| | | | Totale | 1 | 1 |
+----+----------+---------+--------------+------------+-------------+