DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2025

    Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili

                                IL PRESIDENTE 
                         DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare,  l'art.
    1, comma 495, primo periodo, cosi' come modificato, dal decreto-legge
    30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla  legge
    23 febbraio 2024, n. 18, secondo cui,  al  fine  di  semplificare  le
    assunzioni di cui all'art. 1, comma  446,  della  legge  30  dicembre
    2018,  n.  145,  le  amministrazioni  pubbliche   utilizzatrici   dei
    lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
    legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  e  all'art.  3,  comma  1,  del
    decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280,  nonche'  dei  lavoratori
    gia' rientranti nell'abrogato  art.  7  del  decreto  legislativo  1°
    dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori  impegnati  in  attivita'  di
    pubblica  utilita',  anche  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo
    determinato o contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa
    nonche' mediante  altre  tipologie  contrattuali,  possono  procedere
    all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a
    tempo parziale, ed in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in qualita' di
    lavoratori sovrannumerari,  alla  dotazione  organica,  al  piano  di
    fabbisogno del personale ed ai vincoli  assunzionali  previsti  dalla
    vigente normativa limitatamente alle risorse di  cui  al  comma  497,
    primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019; 
      Visto l'art. 1, comma 497, della citata  legge  n.  160  del  2019,
    cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater), del decreto-legge
    30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
    28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui  le  amministrazioni  interessate
    provvedono a valere sulle risorse di  cui  all'art.  1,  comma  1156,
    lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  ripartite  con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
    Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
    del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia
    e delle finanze, da emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
    unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano
    istanza alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
    della  funzione   pubblica.   Ai   fini   dell'assunzione   a   tempo
    indeterminato dei  lavoratori  impegnati  in  attivita'  di  pubblica
    utilita', le regioni provvedono  mediante  il  pieno  utilizzo  delle
    risorse a  tal  fine  stanziate  da  leggi  regionali,  nel  rispetto
    dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
      Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 14 marzo  2025,  n.  25,
    convertito, con modificazioni, dalla legge  9  maggio  2025,  n.  69,
    secondo cui: «Al fine di esaurire il bacino  storico  dei  lavoratori
    socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
    28  febbraio  2000,  n.  81,  impiegati  nelle  Regioni   Basilicata,
    Calabria, Campania  e  Puglia,  e  di  risolvere  il  caso  EU  Pilot
    (2021)9915/Empl, le procedure di stabilizzazione avviate alla data di
    entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse  entro
    il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di
    lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita' di  cui  all'art.
    1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
    possono   essere   effettuate   dalle    amministrazioni    pubbliche
    utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025»; 
      Visti il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
    dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
    20 maggio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
    10 ottobre 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
    11 ottobre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
    21 febbraio  2024  e,  da  ultimo,  il  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, con i quali, in attuazione  del
    citato comma 497, dell'art. 1, della legge n. 160  del  2019,  si  e'
    provveduto  al  riparto  delle  risorse  dirette  ad  incentivare  il
    percorso assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1,  del
    decreto legislativo n. 81 del 2000; 
      Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
    l'art. 37-ter), secondo cui, per le  finalita'  di  cui  all'art.  1,
    comma 495, della citata legge n.  160  del  2019,  possono  procedere
    all'assunzione  a  tempo  indeterminato  anche   le   amministrazioni
    pubbliche presso le  quali  risultano  temporaneamente  utilizzati  i
    lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
    legislativo n. 81  del  2000.  Nelle  regioni  e  negli  enti  locali
    sottoposti  a  commissariamento  la   manifestazione   di   interesse
    all'avvio della procedura di  stabilizzazione,  di  cui  all'art.  1,
    comma  495,  della  citata  legge  n.  160  del  2019,  e'   espressa
    dall'organo commissariale; 
      Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  n.
    296 del 2006,  il  quale  prevede  che,  a  decorrere  dall'esercizio
    finanziario  2008,  e'  disposto  lo  stanziamento  di  un  ulteriore
    contributo di 50 milioni di euro annui  per  la  stabilizzazione  dei
    lavoratori socialmente  utili  e  per  le  iniziative  connesse  alle
    politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che  rientrano
    negli obiettivi di  convergenza  dei  fondi  strutturali  dell'Unione
    europea, attraverso la stipula  di  un'apposita  convenzione  con  il
    Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere  sul  Fondo
    per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
    maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
    luglio 1993, n. 236; 
      Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
    185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
    2, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale  per
    occupazione e formazione nel quale  affluiscono,  tra  le  altre,  le
    risorse del Fondo per l'occupazione; 
      Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del  2019,  il
    quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le risorse di  cui  al
    richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del
    2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui; 
      Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
    n. 81; 
      Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
    modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
    214, e, in particolare, l'art. 24, comma  4,  del  medesimo  decreto,
    modificato dall'art. 1, comma 162, lettere a) e b),  della  legge  30
    dicembre 2024, n. 207; 
      Considerato che le risorse statali del Fondo per  l'occupazione  di
    cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  n.  296  del
    2006  sono  destinate  all'assunzione  a  tempo   indeterminato   dei
    lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
    legislativo n. 81 del 2000, attualmente in utilizzo  a  valere  sulle
    risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano  negli
    obiettivi di convergenza dei fondi  strutturali  dell'Unione  europea
    (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia); 
      Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in  particolare,  l'art.
    1, commi 446 e seguenti, come da ultimo modificato dal  decreto-legge
    30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
    25 febbraio 2022, n.  15,  secondo  cui,  negli  anni  2019-2022,  le
    amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei  lavoratori
    socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
    n. 81 del 2000 possono procedere, anche mediante contratti di  lavoro
    a tempo  determinato  o  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
    continuativa   nonche'   mediante   altre   tipologie   contrattuali,
    all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti  lavoratori,  anche
    con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della  dotazione
    organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto  delle
    condizioni prescritte dal medesimo articolo; 
      Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
    e delle politiche sociali,  in  cui  si  chiarisce  che,  nelle  more
    dell'attuazione delle procedure di  cui  all'art.  1,  commi  446-448
    della legge n. 145 del 2018, «possono continuare  le  stabilizzazioni
    dei lavoratori socialmente utili ex  art.  2,  comma  1  del  decreto
    legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando  le  risorse  statali
    gia' assegnate  alle  regioni  interessate  mediante  le  convenzioni
    sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
    della legge 23 dicembre 2000, n.  388  e  dell'art.  1,  comma  1156,
    lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
      Considerato che la proroga del termine  per  l'assunzione  a  tempo
    indeterminato di lavoratori socialmente  utili  a  valere  sul  Fondo
    sociale per occupazione e formazione alla data del 31 dicembre  2025,
    disposta  con  il  citato  decreto-legge  14  marzo  2025,   n.   25,
    convertito, con modificazioni, dalla legge  9  maggio  2025,  n.  69,
    unitamente alla disponibilita' gia' presente di  risorse  finanziarie
    sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori  socialmente
    utili  appartenenti  al  bacino  storico,  e'   volta   a   sostenere
    l'attivazione del definitivo processo di stabilizzazione successivo a
    quelli gia' attivati con il decreto del Presidente del Consiglio  dei
    ministri 28 dicembre 2020, il decreto del  Presidente  del  Consiglio
    dei ministri 20 maggio 2022, il decreto del Presidente del  Consiglio
    dei ministri 10 ottobre 2022, il decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri 11 ottobre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri 21 febbraio 2024  e,  da  ultimo,  con  il  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, per  il  riparto
    delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali
    lavoratori e che occorre tener conto del disposto di  cui  al  citato
    art. 37-ter), del  decreto-legge  n.  73  del  2021  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021; 
      Vista la nota a firma congiunta  del  Dipartimento  della  funzione
    pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  prot.
    n. DFP-0068625 del 24 settembre 2025,  avente  ad  oggetto  «Art.  4,
    comma 6, del decreto-legge 14 marzo  2025,  n.  25,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 9  maggio  2025,  n.  69:  proroga  al  31
    dicembre 2025 del termine previsto  dall'art.  1,  comma  495,  della
    legge  27  dicembre  2019,  n.  160  relativo   alle   procedure   di
    stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,
    comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81»; 
      Viste le istanze presentate secondo  le  modalita'  indicate  nella
    citata nota a firma congiunta prot. n. DFP-0068625 del  24  settembre
    2025  per  il  riparto  delle  risorse   destinate   ad   incentivare
    l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili  a
    valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione; 
      Considerato che quattro amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
    lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
    legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato  istanze  ammissibili  in
    relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi  n.  33
    lavoratori; 
      Ritenuto di dover attribuire, in attuazione del richiamato art.  1,
    comma 497, della legge n. 160 del 2019, le  risorse  statali  di  cui
    all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296  del  2006
    alla  Campania  e  alla  Puglia,  ai  fini  dell'assunzione  a  tempo
    indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei
    lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
    legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione
    e  formazione,  riconoscendo  alle  amministrazioni  destinatarie  un
    incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22
    per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali
    ed  erogabile  a  decorrere  dalla  data  di   assunzione   a   tempo
    indeterminato; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
    2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
    Ministro senza portafoglio; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
    23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
    Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
    amministrazione; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
    12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
    la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo; 
      Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
    con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
      Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 29
    dicembre 2025; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1  
    Ripartizione risorse statali per incentivi alle  assunzioni  a  tempo
      indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,
      comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
      1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27  dicembre  2019,
    n. 160, le risorse di cui all'art. 1,  comma  1156,  lettera  g-bis),
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  destinate  ad  incentivare  le
    assunzioni a tempo indeterminato, anche con  contratti  di  lavoro  a
    tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,
    comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  presso  le
    amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente  decreto,
    sono attribuite, per  l'annualita'  2025,  alle  Regioni  Campania  e
    Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro  9.296,22
    per   ogni   lavoratore   assunto,   anche   dalle    amministrazioni
    utilizzatrici aventi sede nelle regioni che rientrano negli obiettivi
    di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea,  cumulabile
    con eventuali contributi regionali ed  erogabile  a  decorrere  dalla
    data di assunzione a tempo indeterminato, come indicato nel  seguente
    prospetto, un  importo  annuo  complessivo  dell'onere  pari  a  euro
    306.775,26: 
        
        
                               A                B             C(A x B)
    =====================================================================
    |                 |  N. LSU FSOF  |    IMPORTO      |    IMPORTO    |
    |                 |    ISTANZE    |   INCENTIVO     |   INCENTIVO   |
    |                 |AMMISSIBILI DA | STATALE ANNUO   | STATALE ANNUO |
    |                 | STABILIZZARE  |   PRO-CAPITE    |     TOTALE    |
    +=================+===============+=================+===============+
    |CAMPANIA         |      32       |        9.296,22 |     297.479,04|
    +-----------------+---------------+-----------------+---------------+
    |PUGLIA           |       1       |        9.296,22 |       9.296,22|
    +-----------------+---------------+-----------------+---------------+
    |TOTALE           |      33       |                 |     306.775,26|
    +-----------------+---------------+-----------------+---------------+
    
        
      2. Le risorse suindicate sono assegnate  alle  regioni  di  cui  al
    comma 1 dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  che  ne
    disciplina le modalita' di trasferimento. 
      Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
    conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
    italiana. 
        Roma, 31 dicembre 2025 
                                                                
                                 Allegato 1
    CAMPANIA     
    =====================================================================
    |    |         |             |             | N. totale | Di cui n.  |
    | N. |         |             |   Codice    |lavoratori |  LSU FSOF  |
    |enti|  Prov   |    Ente     |fiscale ente |  istanza  |ammissibili |
    +====+=========+=============+=============+===========+============+
    |    |         |  Consorzio  |             |           |            |
    |    |         |  Cimitero   |             |           |            |
    |    |         |   Cardito   |             |           |            |
    | 1  | Napoli  |  Crispano   | 01318410634 |     1     |     1      |
    +----+---------+-------------+-------------+-----------+------------+
    |    |         |   Azienda   |             |           |            |
    |    |         | ospedaliera |             |           |            |
    | 2  |Benevento|   San Pio   | 01009760628 |     3     |     3      |
    +----+---------+-------------+-------------+-----------+------------+
    |    |         |  Ministero  |             |           |            |
    |    |         |    della    |             |           |            |
    |    |         | giustizia - |             |           |            |
    |    |         |   Uffici    |             |           |            |
    |    |         | giudiziari  |             |           |            |
    |    |         |della Regione|             |           |            |
    | 3  |         |  Campania   | 80184430587 |    37     |     28     |
    +----+---------+-------------+-------------+-----------+------------+
    |    |         |             |   Totale    |    41     |     32     |
    +----+---------+-------------+-------------+-----------+------------+
     
    PUGLIA       
    =====================================================================
    |    |          |         |              | N. totale  |Di cui n. LSU|
    | N. |          |         |Codice fiscale| lavoratori |    FSOF     |
    |enti|   Prov   |  Ente   |     ente     |  istanza   | ammissibili |
    +====+==========+=========+==============+============+=============+
    |    |          | Cellino |              |            |             |
    | 1  | Brindisi |San Marco| 91001750743  |     1      |      1      |
    +----+----------+---------+--------------+------------+-------------+
    |    |          |         |    Totale    |     1      |      1      |
    +----+----------+---------+--------------+------------+-------------+